Il trattamento dei dati personali e le conseguenze della violazione delle norme che lo disciplinano.
A cura dell’avvocato Luca Azzariti.
Vogliamo esprimere un parere in ordine alla legittimità di un particolare trattamento di dati personali costituito dalla conservazione o dalla messa a disposizione su di un monitor/apparecchio televisore all’interno delle singole stanze di una struttura alberghiera circa i dati di conservazione del cliente della struttura che ha usufruito della precedente stanza.
Tali dati potrebbero risultare disponibili anche ai clienti della struttura alberghiera che usufruirebbero successivamente della stanza.
Innanzitutto per dati personali si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e per trattamento si intenda qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o al modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Così, possiamo decisamente affermare che il gestore delle strutture alberghiere è titolare del trattamento dei dati dei propri clienti, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni di navigazione effettuate con i monitor o gli apparecchi televisori nelle stanze dato che le macchine utilizzate sono in grado di memorizzare e quindi conservare le informazioni relative a detta navigazione.
Tali informazioni costituiscono dati personali nel momento in cui alla navigazione è possibile collegare il nominativo del cliente.
Se le informazioni relativa alla navigazione dovessero essere accessibili anche ai successivi fruitori della stanza e potessero risalire alla persona che ha effettuato la navigazione, verteremmo senz’altro nell’ipotesi più grave di violazione dei dati personali perché vi sarebbe divulgazione non autorizzata dei dati personali
Le sanzioni amministrative
Particolarmente afflittive potranno risultare le sanzioni amministrative pecuniarie comminabili dall’Autorità Garante per la Privacy
Dispone infatti il quinto comma dell’art. 83 del Regolamento che“la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20000 000 EURO, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:
- a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9”.
Da ciò ne deriva che l’albergatore che non dovesse munire la propria infrastruttura hardware degli strumenti tecnici idonei alla cancellazione dei dati di navigazione del cliente in momento coincidente (o molto prossimo) con la riconsegna da parte di quest’ultimo della camera fruita, potrebbe andare incontro alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra- con sanzioni fino a 20.000.000,00 di Euro ovvero sino al 4% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore – così come analoga sorte toccherebbe all’albergatore che non rendesse indisponibili a terzi ulteriori dati riferibili alla permanenza in hotel dei propri clienti.
E proprio la mancanza di idonee e misure tecniche di sicurezza potrebbe rendere applicabile l’aggravante dei benefici finanziari conseguiti e costituiti dal risparmio derivante dall’omessa adozione di strumenti tecnologici di sicurezza.